SUPERBONUS, VE LO GARANTIAMO AL 110%
Sono finalmente arrivati i decreti attuativi Superbonus 110%.
Superbonus 110% ossia Ecobonus più Sisma bonus (l’unione fa la forza).
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.246, il 6 ottobre 2020 entrano in vigore il Decreto Requisiti e il Decreto Asseverazioni che regolano l’accesso agli incentivi fiscali dell’ Ecobonus e del Superbonus.
Due importanti incentivi che doneranno un volto nuovo alla tua casa o al condominio in cui vivi e ne miglioreranno l’efficienza energetica. A ciò si aggiunga il risparmio a lungo termine e il miglioramento del confort abitativo
DI COSA SI TRATTA
Il Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus) è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020) che permette la detrazione del 110% (per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021) nell’ambito di specifici interventi rivolti a: migliorare l’efficienza energetica e ridurre il rischio sismico installando impianti fotovoltaici o infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
PERIODO FRUIZIONE
Tutte le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021
TIPOLOGIA INTERVENTI DIVISI PER CATEGORIE
- riqualificazione energetica dell’involucro edilizio;
- sostituzione di finestre e infissi;
- pannelli solari e schermature solari;
- caldaie a condensazione;
- scaldacqua a pompa di calore;
- micro-cogeneratori, caldaie a biomasse;
- interventi di messa in sicurezza antisismica.
ESEMPIO:
Consideriamo il caso pratico relativo al cosiddetto “cappotto termico”, l’isolamento termico o intercapedine.
Immagina di voler isolare la tua villetta e di spendere 40.000 € tondi tondi. L’agenzia delle Entrate ti restituirà 44.000 € (40.000 € x 1,1) attraverso detrazioni sull’IRPEF dei prossimi 5 anni.
La somma ti verrà restituita quindi in 5 quote annuali di pari importo. Ogni anno, per i prossimi 5 anni, non vedrai brillare un bonifico di 8.800 € sul tuo conto corrente, ma in pratica, pagherai 8.800 € di tasse in meno per 5 anni.
Ma se il peso fiscale fosse eccessivo?
No problem. Potrai cedere il credito all’impresa oppure ad un intermediario finanziario e non versare nulla. (il cd sconto in fattura)
Ovviamente potresti farlo anche nel caso in cui tu non fossi incipiente e quindi avessi abbastanza tasse da detrarre. Devi decidere se vuoi tutto subito, o tutto e qualcosina in più in 5 anni.
LE NOVITÀ 2020
Rispetto alle disposizioni già attive sono previste alcune importanti novità:
- Fruizione del bonus fiscale tramite la cessione del credito d’imposta alle banche e altri intermediari finanziari;
- “Sconto in fattura” da parte del fornitore di beni/servizi relativi agli interventi agevolati.
Analizziamo più nel dettaglio l’installazione di un cappotto termico che è tra gli interventi trainanti del decreto rilancio.
Questa opera ti permette di accedere all’Ecobonus 110%.
In soldoni, se installerai un cappotto esterno o interno alla tua casa, non dovrai sborsare un Euro o al più dovrai versare una piccola percentuale della spesa che sosterrai.
Uno sguardo alle norme
L’art. 119 del Decreto Rilancio, tra gli interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% (c.d. interventi trainanti), prevede anche l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate (c.d. cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%. La detrazione va ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per poter accedere al beneficio sarà necessario:
- l’utilizzo di materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
- redigere l’attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico;
- garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
In particolare l’art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio afferma che “rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11”.
A cosa si riferiscono tutti questi commi? Vediamo insieme
- il comma 3 è quello relativo alla produzione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) pre e post intervento, necessario per la verifica del doppio salto di miglioramento energetico. L’onorario del professionista che produrrà i due attestati si può, quindi, portare in detrazione al 110% (oppure optare per sconto in fattura o cessione del credito);
- il comma 11 è quello relativo al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus, necessario ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, e rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati;
- il comma 13 è, infine, relativo alle spese sostenute per le asseverazioni degli interventi redatte dai tecnici abilitati.
Queste norme vanno poi collegate all’art. 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246) che definisce le spese ammesse alla detrazione.
Per gli interventi che rientrano nell’ecobonus (classico o potenziato al 110%) la detrazione spetta per le spese relative ad interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso:
- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi;
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso:
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;
- miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti con integrazioni e sostituzioni;
- coibentazione o sostituzione dei cassonetti nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all’art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alle lettere b) e c) dell’art. 119 del Decreto Rilancio. Sono altresì ricomprese le spese per l’adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici o delle unità abitative, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non è compreso tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui ai superiori punti, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all’art. 119, comma 15 del Decreto Rilancio.
Mentre invece per quanto riguarda l’isolamento termico a cappotto descritto innanzi, l’art. 119, comma 1, lettera a) prevede che la detrazione sia calcolata su un ammontare complessivo delle spese:
- non superiore a Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- a Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari (nel caso di 10 unità immobiliari, l’ammontare complessivo si calcola facendo 8 x 40.000 + 2 x 30.000 = 320.000 + 60.000 = 380.000 Euro).
In pillole:
BENEFICI FISCALI E FINANZIARI:
Puoi ricevere liquidità tramite la cessione del credito d’imposta generato dai lavori di ristrutturazione e riqualificazione e, se ne hai necessità, puoi richiedere un supporto finanziario per esecuzione delle varie tipologie di interventi.
CONDIZIONI PER BENEFICIARNE:
In concreto l’ecobonus al 110% sarà concesso a condizione che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, oppure, se non possibile, che conseguano la classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE). Gli incentivi saranno quindi concessi a condizione che la validità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che dovranno anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
Sono tante le novità all’orizzonte e quindi come sempre vi terremo aggiornati e restiamo a disposizione per consulenze professionali sulla materia.